Faq
Vi sono tre possibilità:
a) un testamento registrato dal notaio;
b) un testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) datato e firmato;
c) l’iscrizione ad una Società per la Cremazione (So.Crem).
Le Società per la Cremazione (So.Crem.) sono associazioni senza scopo di lucro, eredi di un movimento nato nella seconda metà dell’Ottocento, che promuovono gli ideali cremazionisti sulla base di elevati principi etici e morali. Esse contano circa 150.000 iscritti. La Federazione Italiana per la Cremazione è l’Associazione di Promozione Sociale che riunisce tutte le Società per la Cremazione attive sul territorio nazionale, che ne condividono i principi e le finalità. Operano nel il rispetto della dignità dell’uomo e del dolore dei parenti, per l’osservanza della volontà della persona in relazione alle decisioni di fine vita e per l’ampliamento delle libertà individuali e dei diritti civili.
A seguito di un decesso va effettuata la dichiarazione di morte (entro 24 ore) all’Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso. La dichiarazione di morte può essere resa da un congiunto, da un incaricato, da una persona informata del decesso (ad esempio se la morte è avvenuta per strada e non vi sono parenti o conoscenti) o ancora, se il decesso è avvenuto in ospedale, dal direttore sanitario o da un suo delegato (nel qual caso si chiama avviso di morte). La morte viene certificata dal medico necroscopo, il quale ne attesta le cause compilando un’apposita scheda ISTAT. Quindi, alla dichiarazione di morte vanno allegati tali documenti. Da rilevare che, in caso di morte “sospetta” cioè dovuta a potenziale reato, viene ovviamente attivata l’Autorità Giudiziaria per i conseguenti accertamenti del caso.
Qualora il defunto non fosse stato iscritto ad alcuna So.Crem. occorrerà che i familiari si rivolgano al Comune di Decesso per inoltrare istanza di cremazione. Qualora il defunto fosse stato invece un “socio So.Crem.” sarà sufficiente informare della cosa l’impresa di Onoranze Funebri incaricata del servizio. Essa potrà così contattare la So.Crem. interessata per attivare la corretta procedura autorizzativa.
In uno dei 54 impianti esistenti nel nostro territorio nazionale. Gli impianti nel nostro paese sono soprattutto concentrati nelle regioni settentrionali e del centro Italia.
Ai sensi dell’articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro. Non è mai ed in alcun caso autorizzata la compresenza di due salme nella medesima procedura di cremazione.
Vengono raccolte tutte le ceneri del defunto?
Tutte le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in un’apposita urna cineraria portante all’esterno: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale, per il quale è stabilita una tariffa ministeriale che attualmente (2020) ammonta ad Euro 624.15 IVA inclusa. Alcuni Comuni, anche sprovvisti di forno, su sollecitazione delle Società per la Cremazione locali, praticano una tariffa ridotta, facendosi carico della parte di riduzione. L’adeguamento annuale della tariffa ministeriale è calcolato secondo il tasso di inflazione programmato.
La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. Tra gli elementi che consentono l’autorizzazione vi è l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale (Presidente), ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione (So.Crem.). L’iscrizione alle So.Crem. consente di far rispettare la volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti.
Oltre che nel “cinerario comune”, nelle cellette cinerarie e nei loculi cimiteriali, è possibile conservare le ceneri presso la propria abitazione. L’affidamento trova fondamento non in una norma specifica, ma negli effetti di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Oggi è possibile conservare le ceneri presso la propria abitazione a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato il 23 ottobre 2003 (n. 2957/2003). Il pronunciamento del Consiglio di Stato è stato poi confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004.
La ragione di questo mutamento è la seguente: il 13 settembre 2002 una signora di Villorba (Treviso) ha presentato all’Amministrazione Comunale l’istanza di autorizzazione alla dispersione delle ceneri del marito chiedendo, in caso di impossibilità ad autorizzare la dispersione, l’affidamento dell’urna cineraria.
In seguito al diniego da parte del Comune, la stessa ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il quale, con decreto del 24 febbraio 2004 (a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato) lo ha accolto “limitatamente alla parte relativa all’affidamento ai familiari dell’urna cineraria del defunto”.
Da quel momento l’affidamento presso il proprio domicilio dell’urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione è possibile e molti Comuni in diverse Regioni d’Italia si sono già adeguati deliberando in tal senso. Tuttavia, la decisione relativa al ricorso straordinario suddetto, ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica 24/02/2008, ha degli effetti limitati rispetto alla potestà del Comune, il quale in mancanza di una precisa Legge ha solo facoltà e non l’obbligo di riconoscere legittimità alla pratica funebre dell’affido presso il proprio domicilio delle urne.
In seguito al DPR citato, molte leggi regionali hanno comunque già disciplinato l’affidamento dell’urna cineraria.
La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. La dispersione può essere consentita dai Comuni interessati in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) o in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari). Può essere altresì consentita (sempre dalle Autorità Comunali del luogo) la dispersione in natura, in mare, nei laghi, nei fiumi. Le modalità tecniche di dispersione sono regolamentate dai Comuni stessi. La pratica della dispersione delle ceneri non può mai ed in nessun caso dare luogo ad atti con fini di lucro.